Che cos’è una società di mutuo soccorso
Una società di mutuo soccorso è un soggetto non lucrativo con personalità giuridica ai sensi della Legge 3818/1886 e successive modificazioni e aggiornamenti, che persegue finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale della sussidiarietà.
Essa svolge la propria attività esclusivamente in favore dei soci e dei loro familiari conviventi, ai quali eroga un sostegno o una copertura a determinate necessità personali ed economiche a fronte di un conferimento contributivo annuo.
La volontarietà del rapporto mutualistico significa che l’adesione si fonda sulla libera scelta. Tuttavia, all’atto volontario si accompagnano:
- la responsabilità, che sollecita la stabilità del rapporto associativo, respinge l’azzardo morale, induce alla partecipazione su basi democratiche;
- la consapevolezza, che spinge al controllo delle regole, alla rettifica fino alla sanzione di comportamenti scorretti e fraudolenti, all’inclusione intergenerazionale, alla condivisione del bisogno.
La Legge 3818/1886 consente a una società di mutuo soccorso lo svolgimento, in favore dei soci e dei loro familiari, di una o più delle seguenti attività:
- erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia, invalidità al lavoro, inabilità temporanea o permanente, anche attraverso l’istituzione o gestione di fondi sanitari integrativi;
- erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura di malattie e infortuni, anche attraverso l’istituzione o gestione di fondi sanitari integrativi;
- erogazioni di servizi di assistenza familiare e di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di gravissimo disagio economico a seguito della perdita di fonti reddituali personali e in assenza di provvidenze pubbliche.
Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l’istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi. Infatti, ai sensi dell’art. 51 del Tuir, (DPR 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni) una società di mutuo soccorso può svolgere la funzione di fondo sanitario in favore dei lavoratori dipendenti per i quali sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali sia previsto il versamento di contributi di assistenza sanitaria integrativa.
Una società di mutuo soccorso può inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.